Lavoro e riposo: ecco quante ore ci devono essere davvero tra un turno e l’altro (la legge chiarisce tutto)

È la legge che stabilisce quante ore di riposo bisogna che ci siano tra un turno di lavoro e l’altro. In tal senso però ci sono delle eccezioni da conoscere bene: ecco cosa sapere.

Ogni volta che vengono stabiliti i turni di lavoro aziendale, il personale deve tenere conto sempre della normativa in vigore, dove bisogna garantire al lavoratore un riposo minimo che gli permetta di riprendere le energie per il turno successivo. Infatti, tra un turno e l’altro bisogna che ci siano delle ore di riposo che sono obbligatorie per legge.

Lavoro e riposo: ore turno
Quante ore di riposo ci devono essere tra un turno e l’altro? – ilciriaco.it

La legge in merito al lavoro e riposo è stata inserita per una forma di tutela che agisce come garanzia della salute del lavoratore e per questo motivo bisogna che sia rispettata. Tuttavia, esattamente come per le altre cose, anche in questo caso sono ammesse delle eccezioni alla normativa vigente che prevedono che ci sia un riposo inferiore alle ore previste per legge. In ogni caso, è importante conoscere ogni dettaglio per stare pronti e vigili in tutte le situazioni.

Lavoro e riposo: ecco che cosa dice la legge

Quasi tutti i contratti collettivi prevedono un orario lavorativo pari a 40 ore settimanali. I CCNL, inoltre, potrebbero prevedere una durata più breve ma mai maggiore rispetto a quanto stabilito. Le ore devono essere distribuite per massimo 6 giorni a settimana perché il lavoratore ha diritto almeno a un giorno di riposo settimanale.

Lavoro e riposo: legge
La legge in merito a lavoro e riposo

Non sono previsti dei limiti specifici all’orario giornaliero, ma il dipendente ha diritto a 11 ore di riposo consecutive nell’arco della giornata di 24 ore, una regola che bisogna rispettare sempre, anche se nelle aziende più piccole potrebbe essere un problema. Mentre il datore di lavoro deve garantire ai propri lavoratori una pausa di almeno 10 minuti per ogni sei ore di lavoro consecutive. È importante però aggiungere che queste regole non valgono per chi lavora con un orario frazionato.

Come anticipato, però, sono previste delle eccezioni alle classiche 11 ore di riposo tra un turno e l’altro. Le deroghe a questo sono state riassunte nel Decreto legislativo n. 66/2003. E le eccezioni riguardano le urgenze o emergenze che si protraggono oltre il turno di lavoro; i turni di lavoro più lunghi per il ritardo di un lavoratore che deve montare a lavorare.

Sono delle eccezioni anche le classiche chiamate in servizio durante il turno di reperibilità del lavoratore; la stessa cosa riguarda i trasferimenti che durano più di 12 ore; ma ci sono anche i cosiddetti eventi non programmabili, dato che gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo durante una qualsiasi attività professionale.

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