Il Decreto “Salva Casa”, recentemente approvato, introduce diverse novità. Attenzione al rischio sanzione da oltre 30mila euro
Si fa un gran parlare del cosiddetto Decreto “Salva Casa”, che ha messo al centro della scena la regolarizzazione delle lievi difformità edilizie. Abbandonando il precedente sistema del silenzio-rigetto, il decreto voluto dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, introduce la regola del silenzio-assenso.
Questo cambiamento mira a semplificare e accelerare il processo burocratico, stabilendo anche tempistiche precise per la risposta da parte dei funzionari comunali e degli uffici pubblici competenti.
Con l’entrata in vigore del DL Salva Casa, è possibile regolarizzare interventi edilizi parzialmente difformi rispetto al permesso di costruire o alla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) mediante una domanda di titolo edilizio in sanatoria. La procedura prevede che gli uffici competenti possano richiedere interventi necessari per garantire il rispetto delle normative di settore, come quelle relative a sicurezza, igiene ed efficienza energetica. Inoltre, per gli immobili vincolati paesaggisticamente, è necessario ottenere ulteriori pareri istituzionali.
È importante sottolineare che non è possibile sanare situazioni in cui manca completamente il titolo edilizio. Il proprietario dell’immobile può presentare una SCIA o richiedere un permesso di costruire in sanatoria, beneficiando del silenzio-assenso se non riceve risposta nei tempi stabiliti.
Novità anche per ciò che concerne la norma del silenzio assenso. Secondo quanto previsto dal provvedimento, il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale deve rispondere con un provvedimento motivato entro 45 giorni. Se non viene data risposta entro questo termine, la richiesta si considera automaticamente accolta.
Per quanto concerne la presentazione della SCIA, il termine è di 30 giorni. Per immobili soggetti a vincolo paesaggistico, i termini sono sospesi fino alla conclusione del procedimento di compatibilità paesaggistica. In questo caso, il responsabile dell’ufficio deve chiedere il parere vincolante all’autorità competente, che deve esprimersi entro 180 giorni, con un parere preliminare della soprintendenza da fornire entro 90 giorni. Se i pareri non vengono rilasciati entro questi termini, l’ufficio procede autonomamente.
Per ottenere il titolo edilizio in sanatoria, è necessario pagare una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile dovuto agli interventi realizzati. L’importo della sanzione varia tra 1.032 e 30.984 euro, determinato tramite perizia. Per quanto riguarda la compatibilità paesaggistica, si applica una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la trasgressione.
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