Non si rischia solo a guidare in stato di ebbrezza: va incontro a una multa anche chi va in giro a piedi da ubriaco, lo sapevi?
Guidare in stato d’ebbrezza è una condotta pericolosa e punita severamente dal Codice della Strada. Peraltro la nuova riforma si prepara anche a inasprire le pene per chi assume alcol prima di mettersi alla guida compromettendo i riflessi e incentivando comportamenti rischiosi, malesseri e svenimenti.
Insomma, guidare in queste condizioni è pericoloso per la propria e per l’altrui incolumità e espone al pericolo di andare incontro a incidenti e distrazioni. Sono cose note e arcinote, al punto che diventa quasi stucchevole ricordare quanto il binomio ubriachezza e guida dell’auto sia potenzialmente letale.
Meno evidenti sembrano i rischi per chi si aggira ubriaco in bicicletta oppure a piedi. Eppure anche in casi come questi c’è il rischio di prendersi una bella multa, visto che si tratta pur sempre di un comportamento potenzialmente pericoloso.
A punire chi è ubriaco anche se non si trova alla guida di un mezzo di trasporto non è il Codice stradale, ma quello penale. Andare in giro in stato di ebbrezza costituisce infatti una violazione dell’articolo 688 del Codice penale che punisce chi si trova in “stato di evidente ubriachezza” in un luogo pubblico o aperto al pubblico. In questo caso si rischia una multa da da 51 a 309 euro.
Farsi trovare ubriachi in giro non è un reato ma un illecito amministrativo che scatta solamente nei casi di evidente stato di ubriachezza. Per far applicare la sanzione non basta che venga rilevato un certo tasso alcolemico: occorre che l’ubriachezza si manifesti in maniera ben constatabile a occhio nudo. Come nel caso di comportamenti particolarmente molesti, rumorosi, inopportuni e amorali.
Non c’è punibilità soltanto nel caso in cui lo stato di ubriachezza sia incolpevole, ovvero non voluto dalla persona e estraneo alla sua volontà. Niente rischi naturalmente per la patente di chi cammina ubriaco, a meno che il soggetto “beccato” in stato di ebbrezza non abbia appena guidato o si appresti a farlo successivamente.
C’è inoltre da tenere presente che chi commette un reato da ubriaco (di qualunque natura) rischia di vedersi applicare delle aggravanti e dunque una pena maggiore, tanto più se ha premeditato l’assunzione di alcol per commettere il reato o per simulare la sua incapacità di intendere o di volere. Solo se è incolpevole e ha provocato una comprovata e effettiva incapacità di intendere e di volere l’ubriachezza può essere considerata una scusante per la commissione di un reato.
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