Cos’è il congedo per cure e come funziona per ciascun lavoratore? Ecco chi può richiedere i 30 giorni di permesso per malattia.
Secondo quanto previsto dall’Art. 7 del Decreto Legislativo 119/2011, i lavoratori con disabilità che necessitano di cure, hanno diritto ad un congedo lavorativo ulteriore rispetto a quello previsto dalla Legge 104, nonché svincolato dal riconoscimento di handicap ai sensi della medesima norma. Su quanto descritto e previsto, si definisce la modalità del congedo per cure di 30 giorni.
Si tratta di un particolare congedo lavorativo legato esclusivamente al riconoscimento dell’invalidità civile e non ad uno stato di handicap. Questa forma di congedo viene riconosciuta al lavoratore per cui risultano necessarie delle cure correlate alla menomazione per la quale è stata accettata l’invalidità civile. Il periodo di congedo, che sia esso fruito interamente o parzialmente, non va a incidere sul calcolo del periodo.
Durante il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto a percepire il proprio stipendio secondo il regime economico di assenza per malattia. Nel comparto privato i congedi sono retribuiti ed indennizzabili dall’INPS mentre, nel comparto pubblico, è necessario verificare le modalità previste dai singoli Contratti Collettivi Nazionali per le modalità di intervento atte a favorire la riabilitazione e il recupero del lavoratore.
Per poter richiedere il congedo, il lavoratore deve essere in possesso di un riconoscimento della percentuale di invalidità civile superiore al 50%. Il periodo di congedo non deve superare i 30 giorni all’anno e deve essere certificato e richiesto dal medico curante del soggetto, con successiva approvazione del medico specialista dell’ASL. La richiesta del congedo deve essere inviata al proprio datore di lavoro, il quale non ha alcuna discrezionalità nella concessione del congedo e neppure nella limitazione della durata.
Il datore di lavoro ha il dovere di prendere atto della richiesta del lavoratore, trasmettendo tempestivamente la domanda nelle forme previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. Dopo aver fruito del congedo, il lavoratore è tenuto a documentare adeguatamente le cure effettuate con documentazione rilasciata dal centro medico presso cui sono stati eseguiti i trattamenti.
Per i lavoratori del settore pubblico, il congedo dei 30 giorni di cure viene retribuito in misura identica alle normali assenze per malattia annuali, compresa la decurtazione prevista per i primi 10 giorni di assenza. Il pagamento avviene normalmente in busta paga e non deve seguire ulteriori richieste aggiuntive. Questi 30 giorni di congedo, però, non rientrano nel momento di comporto, ovvero il periodo di assenza per malattia in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
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