Sottoscrivere un’assicurazione auto non copre l’automobilista in tutti i tipi di strade: ci sono zone in cui è meglio evitare incidenti anche piccoli.
La localizzazione di un sinistro, ovvero il luogo esatto in cui un’auto crea un danno ad altri veicoli, cose o persone, è fondamentale per stabilire la possibilità di copertura di un incidente.
L’RC auto (la sigla RC sta per responsabilità civile) offre appunto una tutela all’automobilista che sottoscrive l’assicurazione (che è obbligatoria) nel caso di danni causati a terzi durante un incidente stradale.
I danni in questione sono riferibili sia alle persone che ai veicoli o alle proprietà. Se l’automobilista assicurato è responsabile dell’incidente, l’assicurazione pagherà i danni alle parti coinvolte (pretendendo poi un prezzo più alto per la nuova polizza al guidatore).
La giurisprudenza si è espressa più volte per tentare di chiarire quali siano quelle aree in cui l’assicurazione copre gli incidenti automobilistici. L’assicurazione RC auto copre di certo gli incidenti sulle strade pubbliche. Ma cosa succede invece per i sinistri che avvengono nelle aree private? Secondo la giurisprudenza, in linea di massima, la protezione va sempre estesa anche a spazi privati.
Quindi anche quelle zone che non possono essere considerate strade godono di copertura in senso assicurativo. Secondo l’articolo 122 del Codice delle assicurazioni private, qualsiasi area dove il veicolo viene utilizzato secondo la sua funzione abituale deve essere considerata alla stregua di una strada pubblica ai fini dell’assicurazione RC auto.
E, fondamentalmente, questo significa che se capita un incidente in un’area privata (un parcheggio condominiale, uno spiazzo di un’area di servizio, un’area industriale chiusa), la copertura assicurativa è garantita.
Con un’ordinanza recente (la n. 8244/2024) la Cassazione ha confermato questa interpretazione, ribadendo che gli incidenti avvenuti nelle cosiddette aree private rientrano nella copertura assicurativa RC. C’è un però… Non è infatti possibile dire che l’assicurazione copra l’automobilista proprio in tutte le strade o le zone…
Il rischio principale, in casi del genere, cioè in incidenti non in strade pubbliche, è che la compagnia assicurativa potrebbe far salire di due livelli la classe di merito dell’assicurato. Sempre secondo la Cassazione, il premio non può aumentare nel caso in cui venga assegnato un concorso di colpa al 50% ai due automobilisti.
La classe di merito, invece, sale di due livelli solo ed esclusivamente se si ottiene una responsabilità pari ad almeno il 51%. La Cassazione penale è arrivata a una simile posizione trattando il caso dell’investimento di un pedone nel parcheggio di un supermercato. Il pilota assicurato aveva detto che era responsabilità al passante e che nell’area mancavano le strisce bianche per delimitare gli spazi di sosta.
Per i giudici il pedone non ha espresso una condotta impudente e il parcheggio del supermercato non può essere qualificato come area a uso pubblico: la strada non è dunque soggetta agli obblighi di segnaletica.
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