La gran parte dei cittadini può detrarre il 19% delle spese sanitarie sostenute nell’anno ma, per chi gode della 104, la situazione è ben diversa
In sede di dichiarazione dei redditi, è possibile portare in detrazione dell’Irpef il 19% delle spese sanitarie (con una franchigia di 129,11 euro). Sono detraibili le prestazioni rese da un medico generico o da un medico specializzato, l’acquisto di medicinali, le indagini radioscopiche o le prestazioni chirurgiche, il trapianto di organi, le cure termali e l’acquisto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie.
Rientrano inoltre nelle spese mediche detraibili anche quelle relative all’assistenza specifica, quindi per esempio le prestazioni rese da personale qualificato o da educatori specifici. Per documentare queste spese è necessario possedere lo scontrino parlante, cioè quello in cui si veda la natura, la qualità e la quantità del prodotto, nonché il codice fiscale dell’acquirente. Per quanto riguarda i farmaci, però, è sufficiente l’indicazione generica “farmaco” o “medicinale”.
Per le persone con disabilità, però, la questione è diversa.
Detrazione delle spese sanitarie con la 104
Gli invalidi e i portatori di handicap godono dell’intera deducibilità dal reddito complessivo delle spese mediche e di quelle relative alla loro assistenza specifica. Si tratta in questo caso delle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica o da altre Commissioni pubbliche. Le spese deducibili, anche in questo caso, sono quelle relative all’acquisto di farmaci, di prestazioni rese da un medico e quelle di assistenza specifica.
Si possono quindi detrarre l’assistenza riabilitativa ed infermieristica, così come quella di operatori tecnico assistenziali. Rientrano anche le spese sostenute per la musicoterapia e l’ippoterapia, purché siano prescritte da un medico che ne confermi la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati con un personale medico e sanitario specializzato.
Non sono deducibili le spese sanitarie specialistiche, che rientrano comunque nella detrazione al 19% ma non in quella al 100%, così come quelle svolte da un pedagogista dei servizi socio-educativi. In generale, comunque, le spese che si possono detrarre lo sono al 100% del reddito complessivo e non devono essere per forza sostenute dalla persona con disabilità, ma anche da un famigliare e anche se il primo non risulta fiscalmente a carico del secondo. In caso di ricovero, si potrà portare in detrazione Irpef al 100% solo la spesa relativa alle spese mediche e all’assistenza specifica.