La richiesta ex. art. 355 c.p.p. consente al cittadino di ricevere conferma riguardo la propria iscrizione sul Registro delle Notizie di Reato.
L’attività dell’Autorità giudiziaria ha inizio nel momento in cui viene presentata una denuncia – nel caso di un reato perseguibile d’ufficio – oppure una querela. La persona offesa si rivolgerà alla Procura della Regione competente e, a quel punto, il Pubblico Ministero avrà il compito di iscrivere la notizia di reato nell’apposito registro, dando il via alle indagini preliminari. In questa fase gli inquirenti non sono tenuti ad avvisare il soggetto responsabile o meno dell’illecito, per cui è possibile – laddove il PM, in mancanza di prove idonee, decida di archiviare il caso – che l’imputato non venga mai a conoscenza del procedimento a suo carico.
Le indagini preliminari previste per i casi ordinari durano in genere sei mesi – diciotto mesi massimo, in caso di proroga – mentre per i reati più gravi possono protrarsi per un anno, con proroga di massimo due anni. Al termine di questa fase, laddove venga accertato l’illecito, il PM invierà un avviso di conclusione delle indagini oppure un atto citazione in giudizio. A quel punto, l’imputato potrà rivolgersi ad un avvocato per esercitare il diritto di difesa. Nondimeno, è possibile che il soggetto riceva un avviso di garanzia durante le indagini preliminari, solo laddove gli inquirenti necessitino di sottoporlo ad interrogatorio o perquisizione in presenza dell’avvocato difensore.
Laddove si nutri il sospetto dell’esistenza di un procedimento penale a proprio carico, è possibile appellarsi alle disposizioni dell’articolo 355 c.p.p., le quali consentono di ricevere comunicazione circa la propria iscrizione sul Registro delle Notizie di Reato. L’istanza viene proposta dal proprio legale presso la Procura ove è stato presentato l’illecito – se la vittima dovesse rivolgersi, ad esempio, alla Procura di Roma e la residenza dell’indagato risultasse a Milano, quest’ultimo dovrà comunque presentare la richiesta ex. art. 355 c.p.p. alla Procura della Capitale.
Una volta presentata l’istanza, il richiedente non riceverà dettagli in merito alle indagini in corso (secondo le disposizioni dell’articolo 329 c.p.p. “Obbligo del segreto”) bensì scoprirà innanzitutto se risultino procedimenti penali a suo carico – in tal caso, sarà specificato “Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione” – ma anche la data della presentazione della denuncia/querela, il reato oggetto d’indagine, il nome della persona offesa, il nome del PM responsabile del caso ed infine il numero e l’anno di riferimento del procedimento. Laddove non dovesse risultare alcuna iscrizione sul Registro, il modello previsto dall’art. 355 riporterà la seguente dicitura: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.
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