Quando si deve effettuare la compilazione del modello 730 è essenziale non commettere errori in particolare per quanto riguarda i bonus. Come bisogna procedere
La compilazione della dichiarazione dei redditi è un’impellenza annuale alla quale la maggior parte delle persone non può sottrarsi. E anche se da diversi anni a questa parte è disponibile la precompilata, molto spesso occorre effettuare modifiche o integrazioni ad essa che richiedono particolare attenzione.
Questo perché, soprattutto quando si fa riferimento a detrazioni o deduzioni, commettere errori potrebbe costare caro andando a ridurre o addirittura annullare determinati benefit. Ecco dunque come capire quali sono le prestazioni erogate dall’Inps che vanno inserite nel 730 e quali invece no.
Bonus e Inps, cosa non va inserito nella dichiarazione dei redditi: i dettagli
È essenziale sapere infatti che vi sono prestazioni erogate dall’Inps che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef in quanto esentasse. Proprio il fatto di non essere soggette a tassazione ha come conseguenza, per il contribuente, il non doverle inserire nella sua dichiarazione dei redditi. Infatti il 730, così come il Modello Unico, è utilizzato per andare a stabilire sia il reddito imponibile che la relativa tassazione da versare.
Per fare un primo esempio i percettori, nel corso dell’anno 2023, del Reddito di Cittadinanza, non dovranno inserire nella dichiarazione dei redditi gli importi ricevuti. Analogamente chi dal 1° gennaio 2024 riceve il nuovo Reddito di Inclusione non sarà tenuto nel 2025 a riportare tali somme sul 730 in quanto non concorrono alla formazione del reddito e prive pertanto di relativa tassazione.
Oltre alle prestazioni a sostegno del reddito, sono esentasse anche altre misure riconosciute dall’Inps ai cittadini. Per esempio l’Assegno Unico per i figli prevede l’emissione della certificazione unica a semplice scopo informativo e infatti, ciò nonostante, questo sussidio non andrà dichiarato sul 730. Basterà leggere con attenzione la CU per verificare la risultanza di tali redditi come “esenti”.
Proseguiamo poi con la pensione di invalidità civile totale o parziale oppure con l’assegno sociale Inps: anche in questo caso siamo di fronte ad importi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, trattandosi di prestazioni assistenziali esentasse. Stesso vale per l’indennità di accompagnamento per invalidi totali erogata dallo Stato a specifiche categorie di invalidi. Esentasse è anche l’assegno di maternità che riceve la donna che non lavora.