Pensione di reversibilità e nuova convivenza: attenzione alla legge attuale

Il titolare di pensione di reversibilità perde la prestazione se inizia una nuova convivenza? La legge non ha dubbi.

Sul piano di alcuni diritti, i conviventi di fatto sono equiparati ai coniugi, mentre per altri vige il principio della non assimilabilità della convivenza al matrimonio. È quest’ultimo il caso dell’erogazione della pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite. Se, infatti, quest’ultimo intraprende una convivenza con un altro soggetto, perde il diritto alla prestazione?

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La pensione di reversibilità spetta al convivente? Ilciriaco.it

Per la legge, la risposta a tale quesito è negativa, perché il diritto alla reversibilità viene meno solo se il coniuge superstite contrae nuovo matrimonio. Se, invece, inizia solo una convivenza, può continuare a percepire l’assegno. In quest’ipotesi, di conseguenza, la convivenza di fatto non viene paragonata o assimilata al vincolo matrimoniale. Tale principio è stato sancito dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 461 del 3 novembre 2000.

Pensione di reversibilità: a chi è destinata e in che misura?

Ma se muore il convivente di fatto, l’altro può richiedere la pensione di reversibilità? Assolutamente no, perché anche in tal caso la convivenza e il matrimonio non sono equiparati. Se, dunque, il pensionato deceduto aveva iniziato una nuova convivenza di fatto dopo il divorzio, solo l’ex coniuge avrà diritto alla reversibilità e non anche il convivente. È opportuno chiarire a quali soggetti spetta la pensione di reversibilità da parte dell’INPS.

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A chi spetta la pensione di reversibilità? Ilciriaco.it

In base all’attuale normativa, possono beneficiarne:

  • il coniuge o l’unito civilmente;
  • i figli minorenni alla data del decesso;
  • i figli inabili al lavoro, a carico del genitore deceduto, a prescindere dall’età;
  • i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore deceduto, disoccupati oppure frequentanti scuole o corsi di formazione professionale, entro il 21° anno di età;
  • i figli maggiorenni studenti, a carico del genitore deceduto, disoccupati, iscritti all’università, per il periodo della durata legale del corso di studi e non oltre il 26° anno di età.

In mancanza di coniuge e figli, la prestazione è destinata:

  • ai genitori del pensionato, over 65, non titolari di pensione e a carico del deceduto;
  • i fratelli celibi e le sorelle nubili del pensionato, inabili al lavoro, che non percepiscono alcuna pensione e a carico del deceduto.

L’ammontare della pensione di reversibilità viene determinato in base all’assegno percepito e al numero dei titolari. Nel dettaglio è pari al:

  • 60%, per il coniuge superstite senza figli a carico;
  • 70%, per il figlio superstite;
  • 80% , per il coniuge superstite con un figlio a carico oppure a due figli senza coniuge;
  • 100%, per il coniuge superstite con due figli a carico oppure a tre o più figli superstiti;
  • 15%, per i genitori o i fratelli e le sorelle;
  • 70%, per un figlio (o nipote) in mancanza del coniuge;
  • 80%, per due figli (o nipoti) in mancanza del coniuge;
  • 100%, per tre o più figli (o nipoti) in mancanza del coniuge.
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