Giunge dall’INPS il chiarimento attraverso una circolare rivolta ai neogenitori e alle circostanze di congedo parentale: ecco i dettagli.
L’INPS, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ha pubblicato una circolare tramite la quale ha chiarito le condizioni di indennizzo per il congedo parentale dedicato ai neogenitori e in vigore nell’anno corrente 2024. La misura, come spiegato dall’Istituto, “trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 Dicembre 2023”.
E ha quindi proseguito spiegando che la nuova misura di sostegno prevede per i neogenitori i primi due mesi di congedo parentale coperti con un’indennità pari all’80% dell’ammontare salariale. Il congedo si potrà chiedere fino al sesto anno di età del figlio, oppure a partire dall’ingresso del minore in famiglia nei casi di adozione oppure di affidamento.
Come chiarito attraverso la circolare, il congedo parentale è riconosciuto ai genitori che si trovino in una condizione professionale definita di “costanza di rapporto di lavoro” e l’indennità pari all’80% per il secondo mese garantita per l’anno in corso 2024 potrà essere riconosciuta soltanto alle famiglie per le quali il termine di congedo obbligatorio sia previsto proprio entro quest’anno.
L’Istituto ha quindi chiarito che la maggiorazione all’80% varrà solo per il 2024 e per il primo mese di congedo, mentre per il secondo dipenderà – come dicevamo – dal soddisfacimento del requisito relativo al termine del congedo obbligatorio entro quest’anno. La durata totale del congedo è pari ad un periodo complessivo fruibile da entrambi i genitori di massimo dieci mesi.
Tuttavia, in caso il padre che si trovi in costanza di rapporto di lavoro si astenga dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi, sia esso effettuato in modalità continuativa oppure frazionata, il massimo dei mesi di congedo può salire ad un totale di undici. I periodi di congedo, inoltre, possono essere ottenuti da entrambi i genitori anche in contemporanea.
Entro i sei anni di età del figlio e successivamente ai primi due mesi, l’indennità potrà corrispondere ad un minimo pari al 30% e ad un massimo pari al 60% della retribuzione, mentre fino ai dodici anni l’indennità sarà pari al 30% della retribuzione media giornaliera, sulla base della retribuzione ottenuta il mese precedente all’inizio del periodo di congedo. Per maggiori approfondimenti, è consigliabile consultare il sito istituzionale dell’INPS o rivolgersi ad un patronato del territorio.
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