Possono i conviventi di fatto richiedere e ottenere il congedo straordinario per assistere il proprio caro affetto da grave disabilità?
La Legge 104 riconosce la convivenza di fatto? E include la possibilità per i conviventi di richiedere e ottenere il congedo straordinario per assistere il proprio caro affetto da grave disabilità? Ebbene, facciamo un breve excursus storico della Legge: fino al 2016, il congedo straordinario contemplato dalla 104 era riservato ai famigliari del disabile grave da assistere.
Dunque al convivente di fatto non veniva concesso il diritto di fruire dei permessi retribuiti per assistere il proprio caro, garantiti dal congedo. Tuttavia, grazie ad un intervento legislativo e ad uno giurisprudenziale, rispettivamente la Legge Cirinnà numero 76 del 2016 e la sentenza della Corte Costituzionale numero 213 del 5 Luglio dello stesso anno, la Legge venne modificata.
Le modifiche apportate hanno dunque incluso i conviventi e le coppie di fatto nella fruizione dei permessi retribuiti nei casi di assistenza al convivente disabile grave, ma solo in quelli: a differenza delle coppie di coniugi e di sposi riconosciuti civilmente, infatti, i conviventi non possono tuttavia godere dei benefici del congedo per assistere un parente del convivente. Dunque chi può beneficiarne? In altre parole: chi sono i “conviventi di fatto” secondo la Legge Cirinnà?
È il comma 36 dell’articolo 1 della Legge Cirinnà a definire la natura dei conviventi di fatto: si tratta di due persone che abbiano compiuto la maggiore età, unite in un legame affettivo stabile, che abbiano deciso di offrire assistenza morale e materiale reciproca e del medesimo sesso oppure di sesso differente. Non vi è dunque vincolo di parentela, di affinità o di adozione, né di matrimonio oppure di unione civile.
I conviventi possono dimostrare di essere una coppia stabile attraverso la produzione in carta libera di una autocertificazione, da sottoscrivere e firmare da entrambi indicando di convivere allo stesso indirizzo anagrafico. Il documento deve essere presentato al Comune di residenza, che dovrà effettuare le opportune verifiche sui dichiaranti e quindi provvedere al rilascio di un certificato di residenza e di un documento che attesti lo stato di famiglia.
L’autocertificazione può essere consegnata personalmente presso gli uffici del registro anagrafico del Comune oppure inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o, ancora, attraverso Posta Elettronica Certificata oppure fax. Per ulteriori approfondimenti e dettagli, è consigliabile rivolgersi all’INPS oppure all’Ufficio Anagrafe del proprio Comune di residenza.
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