È legale stendere i panni in balcone? Non sempre si può: lo dice chiaramente la Corte di Cassazione.
In tanti si chiedono se stendere il bucato sul balcone di casa propria sia un’operazione perfettamente legale o se la legge fissi qualche limite.
All’apparenza sembrerebbero non esserci dubbi sul fatto che tutti noi siamo, per usare uno slogan molto in voga – almeno fino a qualche tempo fa – in certe forze politiche, “padroni a casa nostra”.
Eppure in alcuni casi alcuni limiti ben precisi sono stati fissati dalla legge. Anche perché non di rado i panni gocciolanti in balcone hanno portato – e portano – a liti in tribunale fino ad arrivare davanti alla Corte di Cassazione, che non ha mancato di pronunciarsi al riguardo.
Stendere panni in balcone, quando è vietato e quando no
Il punto è che saremo sì padroni a casa nostra, ma è altrettanto vero che quando ci troviamo in un condominio dobbiamo ricordarci di avere a che fare con altri condomini che, come noi, hanno i loro diritti. Motivo per cui nei condomini esistono regolamenti pensati apposta per evitare che nascano liti.
Tra queste regole possono rientrare anche disposizioni sul bucato che, in alcuni casi, possono arrivare a vietare di stendere la biancheria sul proprio balcone di casa o sul terrazzo condominiale o ancora a consentire questa pratica in orari o giorni ben precisi durante la settimana.
Neanche a dirlo, il motivo principale per cui la stesura del bucato può essere espressamente vietata è il potenziale sgocciolio dell’acqua ai piani inferiori. In più occasioni la Cassazione ha stabilito che i regolamenti di condominio possono impedire di stendere i panni all’esterno, a condizione che il divieto vada a tutelare l’interesse comune di tutti i condomini. In questo caso chi trasgredisce può ricevere l’ammonizione dall’amministratore di condominio.
Se non ci sono indicazioni precise nel regolamento condominiale o da parte di ordinanze locali (che possono vietare di stendere i panni all’aperto per ragioni di decoro architettonico), resta comunque il dovere di rispettare il buonsenso e le norme del buon vicinato. I panni vanno stesi senza disturbare i vicini, in particolare quelli che abitano ai piani inferiori dell’edificio.
Dunque anche in assenza di esplicite regolamentazioni non c’è alcun “liberi tutti”. Sul punto la Cassazione si è espressa nel 2014 (sentenza n. 14547) stabilendo che, in assenza di divieti espliciti, si possono stendere i panni in balcone a condizione però che siano ben strizzati (dunque non gocciolanti). Rischia di passare un guaio il condomino che stendendo panni si rende palesemente e frequentemente fastidioso. In sostanza, il gocciolamento deve essere una (cattiva) abitudine non di lieve entità e piuttosto frequente.