Stendere i panni in balcone, non sempre è permesso: la Cassazione parla chiaro

È legale stendere i panni in balcone? Non sempre si può: lo dice chiaramente la Corte di Cassazione. 

In tanti si chiedono se stendere il bucato sul balcone di casa propria sia un’operazione perfettamente legale o se la legge fissi qualche limite.

Quando non possiamo stendere il bucato in balcone
Bucato in balcone, in alcuni casi non possiamo proprio stenderlo – ilciriaco.it

All’apparenza sembrerebbero non esserci dubbi sul fatto che tutti noi siamo, per usare uno slogan molto in voga – almeno fino a qualche tempo fa – in certe forze politiche, “padroni a casa nostra”.

Eppure in alcuni casi alcuni limiti ben precisi sono stati fissati dalla legge. Anche perché non di rado i panni gocciolanti in balcone hanno portato – e portano – a liti in tribunale fino ad arrivare davanti alla Corte di Cassazione, che non ha mancato di pronunciarsi al riguardo.

Stendere panni in balcone, quando è vietato e quando no

Il punto è che saremo sì padroni a casa nostra, ma è altrettanto vero che quando ci troviamo in un condominio dobbiamo ricordarci di avere a che fare con altri condomini che, come noi, hanno i loro diritti. Motivo per cui nei condomini esistono regolamenti pensati apposta per evitare che nascano liti.

Stendere panni sul balcone limiti di legge
Anche la Cassazione si è pronunciata per definire i limiti della pratica di stendere i panni sul balcone – ilciriaco.it

Tra queste regole possono rientrare anche disposizioni sul bucato che, in alcuni casi, possono arrivare a vietare di stendere la biancheria sul proprio balcone di casa o sul terrazzo condominiale o ancora a consentire questa pratica in orari o giorni ben precisi durante la settimana.

Neanche a dirlo, il motivo principale per cui la stesura del bucato può essere espressamente vietata è il potenziale sgocciolio dell’acqua ai piani inferiori. In più occasioni la Cassazione ha stabilito che i regolamenti di condominio possono impedire di stendere i panni all’esterno, a condizione che il divieto vada a tutelare l’interesse comune di tutti i condomini. In questo caso chi trasgredisce può ricevere l’ammonizione dall’amministratore di condominio.

Se non ci sono indicazioni precise nel regolamento condominiale o da parte di ordinanze locali (che possono vietare di stendere i panni all’aperto per ragioni di decoro architettonico), resta comunque il dovere di rispettare il buonsenso e le norme del buon vicinato. I panni vanno stesi senza disturbare i vicini, in particolare quelli che abitano ai piani inferiori dell’edificio.

Dunque anche in assenza di esplicite regolamentazioni non c’è alcun “liberi tutti”. Sul punto la Cassazione si è espressa nel 2014 (sentenza n. 14547) stabilendo che, in assenza di divieti espliciti, si possono stendere i panni in balcone a condizione però che siano ben strizzati (dunque non gocciolanti). Rischia di passare un guaio il condomino che stendendo panni si rende palesemente e frequentemente fastidioso. In sostanza, il gocciolamento deve essere una (cattiva) abitudine non di lieve entità e piuttosto frequente.

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